Modalità di svolgimento del colloquio esami di stato 2018/2019
NOTA MIUR 06.05.2019, PROT. N. 788
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 - Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio.
Premessa
Il quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e dai successivi atti ministeriali (decreto ministeriale n. 769 del 2018, decreto ministeriale n. 37 del 2019 e ordinanza ministeriale n. 205 del 2019) definisce in modo puntuale le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, in fase di prima applicazione, sono state progettate e realizzate significative misure di accompagnamento, concretizzatesi nella pubblicazione di tre "serie" di esempi di prove scritte e nello svolgimento, a partire dal mese di dicembre 2018, su tutto il territorio nazionale, di incontri di formazione, destinati a dirigenti e docenti, organizzati di concerto tra Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali e scuole polo per la formazione.
Nell'ambito del nuovo esame di Stato, importanti innovazioni sono state apportate al colloquio, al fine di renderlo più coerente con il quadro ordinamentale e per disporre di uno strumento più efficace di verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di apprendimento previsti dai profili di ciascun indirizzo.
Come è noto, nel nuovo esame di Stato, il punteggio del colloquio è stato rimodulato da trenta a venti punti, ma non per questo tale prova perde di significato; il quadro normativo e le indicazioni successivamente fornite ne definiscono, infatti, le finalità e la struttura, sottolineando la sua natura pluridisciplinare e integrata e la sua importanza al fine di raccogliere elementi di valutazione significativi sul livello di "preparazione" del candidato e sulle sue capacità di affrontare con autonomia e responsabilità le tematiche e le situazioni problematiche proposte.
In altre parole, il colloquio di esame non vuole sostituirsi o, peggio, costituire una riproposizione (impoverita nei tempi e negli strumenti) delle verifiche disciplinari che ciascun consiglio di classe ha effettuato nell'ambito del percorso formativo e il cui esito complessivo è attestato, per gli ultimi tre anni di corso, dal punteggio del credito scolastico che, non a caso, è stato significativamente accresciuto. Il colloquio ha, invece, la finalità di sviluppare una interlocuzione coerente con il profilo di uscita, non perdendo di vista, anzi valorizzando, i nuclei fondanti delle discipline, i cui contenuti rappresentano la base fondamentale per l'acquisizione di saperi e competenze.
Proprio tenendo conto di queste finalità, delle novità introdotte e facendo seguito ai quesiti pervenuti in questi mesi, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti sullo svolgimento e sulla conduzione del colloquio, ferme restando le competenze delle commissioni d'esame e l'importanza del processo deliberativo che, come sempre accaduto, coinvolge tali organi in modo diretto e responsabile.
Il colloquio nel quadro normativo vigente
Già l'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017 individua in modo puntuale la struttura del colloquio, prevedendo che esso ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione".
Il decreto ministeriale n.37 del 2019 chiarisce e integra tale previsione In particolare, all'art. 2, al fine di scegliere e proporre al candidato i materiali spunto per l'avvio del colloquio, viene individuata una puntuale procedura alla quale le commissioni d'esame dovranno attenersi.
L'articolo 19 dell'O.M. n.205 del 2019 fornisce ulteriori indicazioni operative sulle modalità di svolgimento del colloquio.
Tipologia dei materiali e criteri di scelta
Come previsto dal decreto ministeriale n.37 del 2019, il colloquio viene avviato con l'analisi e il commento del materiale che la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). Risulta perciò di fondamentale importanza la scelta di materiali che possano favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. In coerenza con il quadro normativo, i materiali possono essere di diverso tipo.
Essi possono essere costituiti da:
- testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
- documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d'arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);
- esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)
- problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell'indirizzo, semplici casi pratici e professionali).
È opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, individui i criteri alla base della scelta e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati
Si ritiene che tra tali criteri possano essere inseriti:
- la coerenza con gli obiettivi del PECUP;
- la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe);
- la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare
Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la commissione porrà particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli indirizzi, e all'equivalenza del livello di complessità dei materiali
La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere dedicata un'apposita sessione di lavoro, sarà effettuata distintamente per ogni classe/commissione, tenendo conto del collegamento con lo specifico percorso formativo e con il documento del consiglio di classe che lo illustra in modo dettagliato.
Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l'analisi e il commento del materiale stesso.
È chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.
Il rapporto tra il documento del consiglio di classe e la scelta dei materiali
È indubbio il maggiore valore e il significato che il decreto legislativo n. 62 del 2017 e i successivi provvedimenti ministeriali attribuiscono al documento del consiglio di classe, che deve illustrare in modo dettagliato il percorso formativo svolto dagli studenti.
È perciò necessario che tale documento descriva non solo i contenuti svolti, che pure rimangono fondamentali, ma anche l'attuazione della progettazione didattica in termini di attività, progetti, esperienze.
Come precisato nel D.M. n. 37 del 2019 e nell'O.M. n. 205 del 2019, in questo contesto, opportuno spazio verrà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sviluppati nel corso del triennio, e alle attività correlate a "Cittadinanza e Costituzione".
Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d'esame. Il consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa nell'indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio.
Lo svolgimento del colloquio
Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall'art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall'art.2 del D.M. n. 37 del 2019 e dall'art. 19 dell'O.M. n. 205 del 2019. Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:
1) l'avvio dai materiali di cui all'art. 19, co. 1, secondo periodo, dell'O.M. n. 205 del 2019 e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;
2) l'esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell'esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
3) l'accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione";
4) la discussione delle prove scritte.
Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, l'esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell'O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 20, comma 7, e l'art. 21, comma 5, dell'ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d'esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali di cui all'art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019.
La conduzione del colloquio
In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali riferimenti la collegialità nel lavoro della commissione e il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'O.M. n. 205 del 2019, che testualmente prevede: "la commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse".
Si segnala che i diversi commissari conducono il colloquio per le discipline per le quali hanno titolo purché correlate alla classe di concorso di cui sono titolari. Tale indicazione, che conferma quanto già previsto dalla previgente normativa, sottolinea la necessità di garantire un ampio coinvolgimento dei diversi commissari.
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