Come si vota in Italia
Cosa prevede la Costituzione
La Costituzione italiana stabilisce, all’articolo 61, che Camera e Senato abbiano una durata di cinque anni dalla data della loro prima riunione, terminata la quale è necessario tornare a votare, entro 70 giorni dalla fine della legislatura. La prima seduta del nuovo Parlamento deve essere entro 20 giorni dalle elezioni: in questo modo, la durata massima dell’intero procedimento elettorale, dal termine di una legislatura all’inizio della successiva, è fissata dalla Costituzione in tre mesi.
Ma che cosa succede se la legislatura non arriva alla sua scadenza naturale e si va quindi a elezioni anticipate? In questo caso, che è stato molto frequente in Italia a partire dalla fine degli anni Settanta, le cose non sono differenti. Nel dettaglio, si devono seguire quattro passaggi.
1. Il Presidente della Repubblica scioglie le Camere
Indire le elezioni è uno dei poteri del Presidente della Repubblica, che ha anche quello di sciogliere in anticipo le due camere del Parlamento (o una sola di esse) «sentiti i loro Presidenti», come dice l’articolo 88. Quindi: dopo che si apre una crisi di governo, solitamente in seguito a un voto di fiducia sfavorevole al governo in carica, il Presidente della Repubblica emana un decreto, di solito con un testo brevissimo che dichiara sciolte le Camere. Questo viene rapidamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Lasciamo da parte la possibilità di sciogliere solo la Camera o solo il Senato, prevista dalla Costituzione ma che non si è mai verificata.
2. Il Consiglio dei ministri fissa la data per le elezioni
A questo punto, il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare lo schema del decreto del Presidente della Repubblica con il quale sarà fissata la data delle elezioni – cioè la “convocazione dei comizi elettorali”, come si dice con un’antica espressione di origine romana – e la data per la prima seduta delle nuovo Camere. Questo decreto deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale «non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione». Di conseguenza, il tempo minimo in cui è possibile fissare le elezioni politiche in Italia è di un mese e mezzo (il massimo è 70 giorni, come dice la Costituzione).
3. Poteri provvisori
Fino alla prima seduta della legislazione successiva, Camera e Senato formalmente sciolti mantengono parte dei loro poteri, ma non c’è un accordo univoco su quali siano precisamente. Si tratta della cosiddetta “ordinaria amministrazione”, ad esempio la conversione in legge dei decreti-legge del governo, che va compiuta entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso.
Esiste un altro potere provvisorio che riguarda il governo e che non ha necessariamente a che fare con la procedura del voto, ma che potrebbe essere utilizzato durante questa crisi. Si chiama “esercizio provvisorio” e il presidente del consiglio Paolo Gentiloni potrebbe essere necessario farvi ricorso nel caso in cui non venga approvata la legge di stabilità. In sostanza, quando non viene approvata la legge finanziaria, che è la legge fondamentale che disciplina il bilancio dello Stato e che oggi si chiama appunto Legge di stabilità, il parlamento autorizza il governo ad applicare il progetto di bilancio non ancora approvato per un massimo di 4 mesi. Durante l’esercizio provvisorio, le spese previste possono essere effettuate in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di esercizio provvisorio previsti.
4. Preparazione delle elezioni
Una volta pubblicato il decreto con il quale viene fissata la data delle elezioni, tutti i sindaci ne danno comunicazione con avvisi speciali. Entro tre giorni, presso la Corte di Cassazione viene costituito l’Ufficio elettorale centrale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente della Corte di Cassazione. Degli altri Uffici centrali circoscrizionali vengono creati nei vari tribunali e Corti d’Appello, ognuno è formato da tre magistrati, scelti dal presidente della Corte o del Tribunale.
I partiti che intendono presentare liste di candidati per l’elezione della Camera e del Senato devono depositare presso il Ministero dell’Interno, in un periodo di tre giorni circa un mese e mezzo prima della data del voto, il loro simbolo e il nome con cui vogliono partecipare alle elezioni.
Riassumendo: quando si vota
La legge prevede che le nuove elezioni si tengano tra i 45 e i 70 giorni dopo lo scioglimento delle Camere, che avviene con un decreto del presidente della Repubblica.
Fonte:
http://www.ilpost.it/2012/12/09/come-si-vota-in-italia-tempi-elezioni-date/
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