Classe IV D SIA - Lab economia aziendale: Detrazioni per lavoro dipendente 2016 dopo la Legge di Stabilità

Detrazioni per lavoro dipendente 2016 dopo la Legge di Stabilità

Con la legge di Stabilità non è aumentata la misura delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente per l’anno 2016. Vediamo pertanto l’art. 13 del TUIR in vigore. Ecco a chi spetta la detrazione, alcuni esempi di calcolo della detrazione d’imposta Irpef da pagare in busta paga e nel modello 730 o Unico e come richiederla presentando il modello detrazioni fiscali.




Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente previste dal Testo unico sulle imposte sul reddito consentono ai lavoratori dipendenti (ma anche ai lavoratori con contratto a progetto, co.co.co. ed ai percettori di altri redditi assimilati come ad esempio l’indennità di disoccupazione Naspi) di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito semplicemente con lo status di lavoratore dipendente. L'ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante ai lavoratori in busta paga viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel mese. Per quanto riguarda gli importi, la Legge di Stabilità 2016 non ha apportato modifiche all’art. 13 del TUIR. Restano quindi in vigore le detrazioni introdotte già a partire dal 1 gennaio 2014.

Ma a chi spettano le detrazioni per lavoro dipendente? Come si calcolano? Quanti giorni di detrazioni spettano? Approfondiamo tutti questi aspetti in questo speciale, partendo ovviamente dagli importi delle detrazioni previsti dalla Legge.

Con la legge di Stabilità, a partire dagli anni 2014, 2015 ed ora anche nell’anno 2016 sono state introdotte, dal comma 127 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, le seguenti modifiche alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente:

La detrazione per lavoro dipendente 2014, 2015 e 2016 in caso di reddito inferiore a 8.000 euro è aumentata di 40 euro, dal 1 gennaio 2014 la detrazione spettante è pari a 1.880 euro;
Vengono sostituite integralmente le lettere b) e c) che trattano l’ammontare della detrazione spettante per coloro che hanno un reddito superiore a 8.000 euro (la maggior parte dei lavoratori dipendenti o assimilati, come ad esempio i collaboratori con contratto a progetto.
È stato abrogato il comma 2 che attribuiva una detrazione aggiuntiva se il reddito imponibile si collocava tra i 23.000 euro ed i 28.000 euro.L’articolo 13 del TUIR dopo le modifiche

Ecco l’articolo 13 del TUIR, comma 1, che disciplina le detrazioni per lavoro dipendente per l’anno 2016:

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro (fino al 31 dicembre 2013 era 1.840), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

Le detrazioni per lavoro dipendente, che riducono l’imposta Irpef da pagare, spettano se alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente (compreso lavoro a domicilio, se considerato dipendente),  e quelli assimilati come i redditi percepiti dai soci di cooperative o dai titolari di contratti di lavoro interinale, i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come contratto a progetto, ecc.

Per completezza vi riportiamo al termine del presente articolo il testo integrale dell’art. 13 del TUIR che disciplina le detrazioni per lavoro dipendente, il bonus Renzi di 80 euro e le detrazioni per i pensionati.

Calcolo della detrazione per lavoro dipendente
Abbiamo letto sopra qual è la misura, secondo il TUIR, delle detrazioni per lavoro dipendente per l’anno 2016. Ma per il lavoratore è importante sapere anche come si calcolano le detrazioni per lavoro dipendente in busta paga, in quanto ogni mese l’importo della detrazione per lavoro dipendente cambia in base ai giorni e reddito.

La regola principale è che la misura delle detrazione fiscale è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e al reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) in maniera inversamente proporzionale, pertanto maggiore sarà il reddito, minore sarà l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti.

Normalmente tali detrazioni, se richieste nell’apposito modello detrazioni presentato al datore di lavoro, sono calcolate ed inserite, in via presuntiva, ogni mese in busta paga, pertanto il lavoratore può usufruirne mensilmente.

Qual è il reddito complessivo. Ai fini del calcolo dell'ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante, la norma fa riferimento al reddito complessivo del contribuente che richiede le detrazioni. Si ricorda che il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti dalla persona, al lordo degli oneri deducibili, compreso il reddito imputabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle relative pertinenze. Si ricorda che il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, va dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; quindi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, dal reddito complessivo si sottrae l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.

Con riferimento alla previsione del nuovo articolo 13, comma 1 già sopra descritta, in base alla quale le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare del 16/03/2007 n. 15 le circolari n. 326 del 1997 e n. 3 del 1998, relativamente sia ai rapporti di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta.

Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione. Ai fini dell'attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente, l'anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile.

Per quanto riguarda i giorni (gg) di detrazioni per lavoro dipendente in busta paga, bisogna considerare il numero di giorni del mese nel quale il lavoratore è stato in forza durante il mese. Se il lavoratore ha lavorato tutto l’anno a gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre spettano 31 giorni di detrazioni, a febbraio spettano 28 giorni di detrazioni per lavoro dipendente (ma nell’anno 2016 che è bisestile, pur essendo febbraio di 29 giorni, spettano 28 giorni di detrazioni per lavoro dipendente), mentre ad aprile, giugno, settembre e novembre spettano 30 giorni di detrazioni. Il totale annuo di gg di detrazioni spettanti è 365 giorni (nell’anno bisestile 2016 spettano sempre 365 giorni di detrazioni per lavoro dipendente). Ovviamente laddove i giorni di detrazioni sono 28 o 29 o 30 giorni, le detrazioni per lavoro dipendente spettanti in busta paga saranno di importo inferiore rispetto ai mesi di 31 giorni.

La detrazione annua spettante in base al reddito presunto infatti viene divisa per 365 e moltiplicata per i giorni di detrazione nel mese.

In caso di contratto di lavoro part-time, la detrazione per lavoro dipendente spettante è sempre la stessa, solo che ovviamente sarà rapportata al minor reddito da lavoro dipendente percepito per effetto dell’orario di lavoro ridotto.

In ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il contratto part-time orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero.

Detrazioni lavoro dipendente tempo determinato. Mentre in caso di contratto a termine, se nel mese è avvenuto la conclusione del rapporto di lavoro (esempio contratto a tempo determinato in scadenza il 15 dicembre), al lavoratore spetteranno tanti giorni di detrazioni per lavoro dipendente per quanti giorni è stato in forza nel mese (nel caso in esempio, 15 giorni di detrazioni per lavoro dipendente).

Due contratti di lavoro part-time: spettano sempre 365 giorni di detrazioni. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. Quindi se il lavoratore è in possesso di due CUD (ora Certificazione Unica) in quanto negli stessi mesi ha avuto due rapporti di lavoro, è bene considerare che la detrazione per lavoro dipendente spetta una sola volta e quindi va ricalcolata la tassazione, presentando la dichiarazione dei redditi, se entrambi i datori di lavoro hanno applicato la detrazione per lavoro dipendente in busta paga.

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per lavoro intermittente (contratto a chiamata), l’indennità di disponibilità, in quanto somma percepita in relazione al rapporto di lavoro, è considerata reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 1 del Tuir.

INDICAZIONI PRESENTI NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 3/1998

“Le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente (compresi i trattamenti pensionistici) soggetti a tassazione, a fronte del quale è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni “a giornata” (per esempio, per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

Si ricorda che ai fini dell'attribuzione delle detrazioni, l'anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche negli anni bisestili.

Si precisa, altresì, che le detrazioni competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, a esempio, le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità (per esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennità) e alle borse di studio. In merito a queste ultime si conferma che le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento dell'anno scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso. Infine, si ricorda che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nell'individuare il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, quelli compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta soltanto e che, tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni”.

La detrazione minima di 690 euro o 1.380 euro

L’art. 13 co. 1 del TUIR stabilisce una detrazione minima spettante annuale: 690 euro per i contratti a tempo indeterminato e 1380 euro per i contratti a tempo determinato. Ciò significa che se un lavoratore ha lavorato per alcuni mesi nell’anno, può chiedere al datore di lavoro l’applicazione della detrazione minima di 1380 euro e quindi, nella maggior parte dei casi, non pagare l’Irpef. Analogo discorso per coloro che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato negli ultimi mesi dell’anno: siccome nell’anno in corso hanno lavorato pochi mesi, possono chiedere l’applicazione della detrazione minima di 690 euro e quindi pagare un imposta Irpef inferiore oppure non pagare proprio l’Irpef. Come richiedere la detrazione minima? Attraverso il modulo detrazioni fiscali. In ogni caso spetta a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno. Vi deve essere comunque almeno un giorno di lavoro.

Va precisato che queste detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a euro 8.000 nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ne discende che le stesse non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir. Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole.

Detrazioni minime e apprendistato: il ministero del lavoro, con la risposta all'interp. n. 79 del 12 novembre 2009, riassume le tesi dottrinali e giurisprudenziali volte a ritenere il rapporto di apprendistato un contratto a tempo indeterminato.

Detrazioni minime e stage: le borse di studio (lett. c), art. 50 tuir), essendo percepite con riferimento al risultato conseguito in un anno scolastico, sono equiparate alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato (a.e., ris. n. 156/e/2009).

Indennità sostitutive inps e detrazioni: l'agenzia delle entrate, con circ. n. 34/e/2008 ha precisato che le indennità sostitutive di reddito erogate dall'inps costituiscono reddito di lavoro dipendente se percepite in sostituzione di detto reddito. poiché tali indennità sono erogate limitatamente al periodo di inattività del lavoratore e hanno, quindi, carattere temporaneo, si ritiene che, ai fini della determinazione dell'importo della detrazione minima spettante le stesse possano essere considerate come redditi inerenti a “rapporti di lavoro a tempo determinato”; conseguentemente, se il reddito complessivo non supera euro 8.000 la detrazione minima spettante non potrà essere inferiore a euro 1.380.

Detrazioni produzione reddito e collaborazioni a progetto: l'agenzia delle entrate, con circ. n. 58 del 18 giugno 2001 (par. 1.5) ha chiarito che ai fini del calcolo delle detrazioni fiscali per la produzione del reddito, quando si eroga il compenso al collaboratore nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione occorre avere riguardo al periodo di lavoro cui il corrispettivo si riferisce ancorché quest'ultimo ricada in un periodo di imposta precedente.

Pertanto, ipotizzando un contratto di collaborazione a progetto con inizio il 1° giugno 2015 e termine il 31 dicembre 2015: qualora il committente eroghi il compenso nel corso del 2015, egli è tenuto a riconoscere le detrazioni di imposta in relazione al periodo di maturazione (ossia, 214 giorni relativi al periodo giugno-dicembre 2015) ma nella misura vigente al momento dell'erogazione medesima (quindi, detrazioni vigenti nel 2015); resta fermo il principio secondo cui, comunque, le detrazioni possono spettare nella misura massima di 365 giorni per ogni periodo d'imposta.

Sul punto l'agenzia delle entrate ha inoltre precisato che tra i giorni relativi ad anni precedenti per i quali spettano le detrazioni fiscali non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito, in precedenza, delle medesime detrazioni.

A chi spettano le detrazioni per lavoro dipendente

Il comma 1 del nuovo art. 13 del Tuir prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir, spetta una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno e graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo.

REDDITI ASSIMILIATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE. In particolare, per quanto riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo la nuova disposizione possono fruire della detrazione per lavoro dipendente:

i soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre cooperative di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a), (sempre che il rapporto, diverso da quello associativo, intercorrente con la cooperativa, sia di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa);
i lavoratori che percepiscono indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti (articolo 50, comma 1, lettera b);
i percettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (articolo 50, comma 1, lettera c);
i collaboratori coordinati e continuativi (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), quindi i collaboratori con contratto a progetto o co.co.co.;
i sacerdoti (articolo 50, lettera d);
i titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare (articolo 50, lettera h-bis);
i lavoratori impiegati in attività socialmente utili (articolo 50, lettera l).
Detrazione lavoro dipendente e Naspi. L’ indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito. Quindi è un reddito assimilabile al lavoro dipendente, pertanto al lavoratore disoccupato che percepisce la Naspi, l’Inps, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di indennità NASpI applica le ritenute Irpef e riconosce anche, se richieste nella domanda Naspi, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir). Pertanto al lavoratore in Naspi spetta la detrazione per lavoro dipendente.

Esempi di calcolo della detrazione per lavoro dipendente

Da 8.000,01 euro a 28.000 euro spetta la seguente detrazione: euro 978, aumentata del prodotto tra euro 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 20.000. Pertanto il calcolo è:

978 + [902 x (28.000 – RC) : 20.000];
L'importo della parentesi quadra, da aggiungere a euro 978, decresce al crescere del reddito. Il comma 6 del nuovo art. 13 stabilisce che se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Gli importi fissati dalla norma di euro 978 ed euro 902 devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno.

Per esempio, in caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31 dicembre, a fronte di un reddito di euro 10.000, la detrazione spettante sarà espressa dalla seguente formula:

(978 : 365 x 306) + [(902 : 365 x 306) x (28.000 – 10.000) : 20.000];
= 964,60 + [756,19 x 0,9] = 1.645,16.
Da 28.000,01 al 55.000 euro spetta la seguente detrazione: euro 978. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 27.000.

La formula da calcolare sarà la seguente:

978 x [(55.000 – RC) : 27.000];
Il comma 6 del nuovo art. 13 stabilisce che se il risultato del rapporto indicato dalla norma è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. L'importo di euro 1.338 deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Come richiedere la detrazione per lavoro dipendente
Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E/2008, il sostituto d'imposta (datore di lavoro, Inps, ecc.) dovrà riconoscere le detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR a prescindere dalla dichiarazione di richiesta di fruizione presentata dal lavoratore (ciò a differenza di quanto avviene per le detrazioni per carichi familiari) in quanto a conoscenza di tutti gli elementi per riconoscerle.

Generalmente il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, applica la detrazione per lavoro dipendente in via automatica, ma secondo il reddito presunto nell’anno. Il lavoratore che ha interesse a comunicare un reddito complessivo annuo diverso, per evitare brutte sorprese in sede di conguaglio fiscale di fine anno, può presentare al datore di lavoro il modulo o modello detrazioni fiscali nel quale indicare il maggiore reddito sul quale intende farsi applicare la tassazione in busta paga.

Ricordiamo che in caso di reddito annuo effettivo superiore a quello presunto applicato dal datore di lavoro in busta paga, il lavoratore ha diritto ad un importo minore di detrazioni fiscali e di conseguenza, anche per il maggior reddito percepito, ha l’obbligo di pagare una maggiore imposta Irpef. Pertanto, conviene al lavoratore modificare il proprio calcolo della tassazione in busta paga, evitando così un conguaglio Irpef a debito a dicembre oppure un conguaglio fiscale a debito presentando il 730.

Detrazioni per lavoro dipendente in vigore fino al 2013
Vediamo ora le detrazioni per lavoro dipendente fino all’anno 2013, quindi le parti abrogate e valide fino al 31 dicembre 2013. La formulazione abrogata in vigore fino al 31 dicembre 2013 delle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 erano le seguenti:

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Abrogata la detrazione di cui al comma 2 dell’art. 14, che era la seguente: “La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

Vediamo ora nel dettaglio la misura delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente in vigore fino all’anno 2013 in base agli scaglioni di reddito previsti:

Se il reddito complessivo non è superiore a € 8.000, la detrazione, rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno oggetto del calcolo d’imposta, può raggiungere la cifra di € 1840 rapportata ai mesi lavorati nell’anno. Nel caso quest’ultimi siano pochi (o perché il contratto è tempo determinato oppure perché il contratto a tempo indeterminato è iniziato negli ultimi mesi dell’anno solare), il Fisco ha previsto una misura minima della detrazione effettivamente spettante, infatti quest’ultima non può essere inferiore a € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a € 1380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Se il reddito complessivo, invece, è una cifra tra gli € 8.000 ed i € 15.000, la misura della detrazione è di € 1.338, aumentata di una ulteriore cifra che va da zero fino ad un massimo di € 502. Tale cifra ulteriore, nello specifico, si calcola moltiplicano € 502 per il rapporto tra la cifra ottenuta con la sottrazione € 15.000 meno il proprio reddito complessivo, e la cifra di € 7.000 (es. se il reddito è € 12.000, avremo la detrazione di € 1.338 aumentata della cifra di € 215,10, risultato della moltiplicazione di € 502 per 0,42857 che è il risultato del rapporto € 15.000-€12000/€ 7.000. Detrazione totale € 1.553,10).

Se invece il reddito è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000, la detrazione di € 1.338 è ridotta proporzionalmente in base al rapporto tra la cifra ottenuta con la sottrazione tra € 55.000 e il proprio reddito complessivo, e la cifra di  € 40.000 (es. se il reddito è € 30.000, avremo la detrazione di € 836,25 ottenuta moltiplicando € 1.338 per 0,625 risultato del rapporto  € 55.000-€30.000 / € 40.000. Detrazione totale € 836,25).

Inoltre, la detrazione calcolata, nei casi in cui il reddito complessivo è compreso tra € 23.000 ed € 28.000, è aumentata di una cifra che va dai € 10 ad € 40.

Cosa cambia, quali sono le differenze
Il confronto tra la detrazione fiscale per lavoro dipendente fino al 2013 e la nuova formulazione delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente per gli anni 2014, 2015 e 2016 è facile per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro. In questi casi, sempre rapportando la detrazione al periodo di lavoro svolto nell’anno oggetto del calcolo d’imposta (modello 730, l’anno di riferimento è l’anno 2013, ad esempio), c’è un aumento di 40 euro annui. In sostanza, l’Irpef lorda viene ridotta fino a tale cifra.

Resta confermata, o meglio non modificata, la disposizione che prevede una detrazione non inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a termine.

Le modifiche riguardano i redditi oltre gli 8.000 euro, che appunto interessano le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 radicalmente modificati dalla Legge di Stabilità 2014. Per effettuare un confronto calcoliamo, a titolo di esempio, la detrazione spettante in caso di un reddito di 12.000 euro, di 25.000 euro e di 40.000 euro. E verifichiamo l’ammontare della detrazione stessa nel 2014 e quanto invece era spettante nel 2013.

Calcolo detrazioni per lavoro dipendente con un reddito di 12.000 euro
Fino al 2013, quindi prima dell’entrata in vigore delle modifiche della Legge di Stabilità 2014, essendo il reddito di 12.000 euro una cifra rientrante tra gli 8.000 ed i 15.000 euro della vecchia formulazione dell’art. 13, la misura della detrazione era di 1.338 euro, aumentata di una ulteriore cifra che va da zero fino ad un massimo di € 502. Tale cifra ulteriore, nello specifico, si calcolava moltiplicano € 502 per il rapporto tra la cifra ottenuta con la sottrazione € 15.000 meno il proprio reddito complessivo, e la cifra di € 7.000. Quindi con un reddito di 12.000 euro, avevamo una detrazione di € 1.338 aumentata della cifra di € 215,10, risultato della moltiplicazione di € 502 per 0,42857 che è il risultato del rapporto € 15.000-€12000/€ 7.000. Detrazione totale 2013: € 1.553,10.

Con la nuova formulazione (978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro), dal 1 gennaio 2014 con un reddito di 12.000 euro abbiamo una detrazione fiscale spettante pari alla cifra di 978 euro aumentata della cifra di 721,60 euro, risultato della moltiplicazione di 902 euro per 0,8 che è il risultato del rapporto €28.000-12.000 e diviso 20.000). Detrazione lavoro dipendente 2016 spettante pari a € 1.699,60.

Calcolo detrazioni fiscali con un reddito di lavoro dipendente di 25.000 euro
Nel caso di un reddito di 25.000 euro, la formulazione fino al 2013 cambia. Si applicava la seguente: “c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro”. Mentre dal 2014, con un reddito di 25.000 euro resta confermata la formulazione dell’esempio di 12.000 euro quindi “978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro”.

Procedendo ai calcoli, fino al 2013, con un reddito di 25.000 euro la detrazione spettante era quindi di 1.003,50 euro, cifra ottenuta moltiplicando € 1.338 per 0,75 risultato del rapporto € 55.000 -€25.000 / € 40.000. A questa cifra vanno aggiunte le detrazioni del comma 2 poi abrogato dalla Legge di Stabilità 2014, che prevedeva un aumento di 20 euro “se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro”. Detrazione spettante 2013 pari a 1.023,50 euro.

Applicando la nuova formulazione a partire dal 2014 (e in vigore per le detrazioni per lavoro dipendente 2016) il calcolo su un reddito di 25.000 euro è pari alla cifra di 978 euro aumentata della cifra di 108,24 euro, risultato della moltiplicazione di 902 euro per 0,12 che è il risultato del rapporto 28.000-25.000 diviso 20.000. Detrazione lavoro dipendente 2016 spettante pari a 1.086,24 euro.

Calcolo con un reddito di 40.000 euro
Nel caso di un reddito complessivo ai fini Irpef di 40.000 euro, la formulazione fino al 2013 resta la stessa del precedente esempio su 25.000 euro. Ossia si applicava sempre la lettera “c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro”. Mentre dal 2014 per le detrazioni per lavoro dipendente per gli anni 2014, 2015 e 2016, con un reddito di 40.000 euro, la formulazione cambia e si applica la nuova lettera “c)  978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro”.

Procedendo nuovamente ai calcoli, fino al 2013, con un reddito di 40.000 euro la detrazione spettante era quindi di 501,75 euro, cifra ottenuta moltiplicando € 1.338 per 0,375 risultato del rapporto € 55.000 -€40.000 / € 40.000. Detrazione spettante 2013 pari a 501,75 euro.

Applicando la nuova formulazione a partire dal 2014 per le detrazioni per lavoro dipendente per gli anni 2014, 2015 e 2016, il calcolo su un reddito di 40.000 euro è pari alla cifra di 543,33 euro, risultato della moltiplicazione di 978 euro per 0,555555, che è il risultato del rapporto 55.000-40.000 diviso 27.000. Detrazione lavoro dipendente 2016 spettante pari a 543,33 euro.

Art. 13 TUIR aggiornato al 2016
Altre detrazioni

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a)  1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;(1)
b)  978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;(2)
c)  978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro(2).

BONUS RENZI

1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. (4)

(………… )(3).

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.783 euro (e non più 1.725 euro), se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro (e non più 470 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.880 euro (e non più 1.783 euro), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro (e non più 486 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,(1)53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

(1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 127, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 127, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 127, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; a norma dell'art. 1, comma 3, D.L. 66/2014, tale disposizione si applica per il solo periodo di imposta 2014. Per le condizioni di applicabilità, vedi i commi da 2 a 5 del medesimo art. 1, D.L. 66/2014. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

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