Ecco una breve scheda sui nuovi esami di Stato a partire dal 2018 e il lato "oscuro" dei 40 punti.

La bozza del decreto ministeriale sugli esami di stato in una prima lettura concede al consiglio di classe il potere di decidere sui 40 punti da assegnare in un mix di valutazioni che comprendono l'Invalsi (prove di Italiano, inglese e matematica),l'alternanza scuola lavoro e il profitto scolastico. Il punteggio verrà suddiviso max 12 punti (terzo anno), max 13 (quarto anno) e max 15 punti (quinto anno). Come da tabella A (che ripropone la fascia dei punteggi ma non i criteri con i quali dare il peso specifico all'Invalsi, all'Alternanza Scuola Lavoro e al profitto), questo credo sia il lato oscuro dei 40 punti che rappresenta il 40% del voto finale, è probabile che la definizione dei criteri verrà stabilita con una Ordinanza Ministeriale specifica.
Il problema rimane per chi nel 2018 ha già acquisito i crediti scolastici con la vecchia tabella che allo stato attuale verrebbero penalizzati perchè non potrebbero raggiungere in nessun modo i 40 punti.




Le prove scritte saranno solo due. max 20 punti per prova e max 20 punti all'orale.
Il colloquio avrà la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. La Commissione proporrà al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato esporrà, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola·lavoro svolta nel percorso di studi. Totale max punti 100 - min 60.


L'esito delle prove Invalsi sostenute nell'ultimo anno verrà riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente che sarà allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 

I docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità parteciperanno a pieno titolo alle operazioni connesse alla ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale. 

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista·· per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. 

Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. 

La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli studenti con disabilità. 

Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. 

Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 

AI termine dell'esame di Stato viene rilasciato agli studenti con disabilità il curriculum dello studente. 

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove Invalsi standardizzate. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge Ah 170 del 201 O, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato. 

La Commissione d'esame considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate e, In particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. 

Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e. 

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame dì Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 

Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove Invalsi standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della lingua/e straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami saranno costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. I commissari ed il presidente sono nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale verrà istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui potranno accedere i dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta. 

prof. Paolo Latella

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